Consiglio Provinciale di Campobasso, voto il 12 aprile 2026: regole, sede e adempimenti
04/03/2026
La Provincia di Campobasso si prepara al rinnovo del Consiglio Provinciale, fissato per domenica 12 aprile 2026. L’atto formale di indizione è contenuto nel Decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 25 febbraio 2026, adottato in applicazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina l’assetto delle province e il sistema elettorale di secondo grado. Con distinto provvedimento, il n. 21 della stessa data, è stato costituito l’Ufficio elettorale provinciale incaricato di seguire tutte le operazioni connesse al procedimento.
Le votazioni si svolgeranno in un unico seggio, allestito presso la Sala della Costituzione della Provincia, in via Milano 19 a Campobasso, con apertura dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Una scelta organizzativa che accentra le operazioni in un’unica sede, nel solco delle previsioni normative che regolano questa particolare consultazione.
Elezione di secondo grado: chi vota e con quali criteri
Il Consiglio Provinciale viene eletto con un sistema di secondo grado: a votare non sono i cittadini, bensì sindaci e consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio provinciale. La cornice normativa di riferimento è rappresentata dalla Legge n. 56/2014, integrata dalle circolari del Ministero dell’Interno n. 32, 35 e 38 del 2014, che hanno fornito linee guida operative, chiarimenti interpretativi e indicazioni sul rilevamento dei risultati ufficiali.
Elemento tecnico di rilievo è l’indice di ponderazione del voto, calcolato in base alla popolazione dei Comuni. L’approssimazione alla terza cifra decimale avviene mediante semplice troncamento, senza arrotondamenti successivi. Dal computo della popolazione devono essere esclusi gli abitanti dei Comuni eventualmente commissariati, prendendo in considerazione il numero degli elettori effettivi al momento della consultazione.
Non è previsto alcun quorum di partecipazione, né il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti validi quale condizione di efficacia dell’elezione. Anche nell’ipotesi in cui schede bianche o nulle superassero la metà di quelle valide, le operazioni resterebbero pienamente valide, in assenza di una disposizione normativa che imponga diversamente.
Candidature, incompatibilità e casi ricorrenti
La disciplina distingue con precisione tra le condizioni per la candidatura a Presidente della Provincia e quelle per il Consiglio. Un sindaco può candidarsi a entrambe le cariche nella stessa tornata elettorale. Tuttavia, per concorrere alla presidenza è richiesto che il mandato da sindaco non scada nei diciotto mesi successivi alla data del voto; tale limite non si applica alla candidatura a consigliere provinciale.
Particolare attenzione va riservata ai profili di ineleggibilità. Un dipendente provinciale che sia anche consigliere comunale risulta ineleggibile al Consiglio Provinciale, salvo collocamento in aspettativa non retribuita entro il termine di presentazione delle candidature, come previsto dall’articolo 60 del Testo Unico degli Enti Locali.
La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza automatica sia del consigliere provinciale sia del Presidente della Provincia, poiché il mandato provinciale è strettamente connesso alla permanenza nell’incarico comunale.
Le operazioni di scrutinio, che devono svolgersi in seduta pubblica salvo esigenze di ordine pubblico, seguono criteri puntuali anche nella valutazione delle schede con voto disgiunto o preferenze espresse in modo irregolare. In presenza di incertezze interpretative, è ammesso il ricorso analogico alle istruzioni ministeriali relative alle elezioni comunali nei Comuni sotto i 15.000 abitanti.
Per supportare amministratori e operatori, la Provincia ha reso disponibile un Manuale operativo aggiornato al 21 febbraio 2024, che sostituisce la versione precedente e recepisce le modifiche intervenute nel tempo.
Per informazioni e chiarimenti sono attivi i contatti dell’Ufficio elettorale provinciale, con recapiti telefonici dedicati e indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata, a disposizione dei Comuni e degli aventi diritto.